Stampa

Cassazione: l’incremento occupazionale necessario per ottenere gli sgravi deve essere valutato in relazione a tutte le società controllate dal medesimo soggetto


icona

Con l’ordinanza n. 8680 del 09.04.2018, la Cassazione afferma che, ai fini della concessione dello sgravio contributivo previsto dalla l. 448/1998 in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, l'incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali avvenute nelle società controllate ex art. 2359 c.c. ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto imprenditoriale.

Il fatto affrontato

L’INPS notifica un verbale di accertamento alla società, al fine di recuperare i contributi illegittimamente non versati dalla stessa, in forza delle agevolazioni previste dalla legge n. 448/1998 per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
Alla base della propria pretesa, l’Istituto previdenziale deduce che i suddetti sgravi non spettano alla società, poiché i medesimi possono essere concessi solo a fronte di un effettivo aumento dei posti di lavoro, da calcolare al netto delle diminuzioni avvenute in aziende controllate. Circostanza quest’ultima non tenuta in considerazione nel caso di specie, ove, nel periodo considerato, alcune società riconducibili al medesimo proprietario dell’impresa oggetto di accertamento, in quanto partecipate da questi in percentuale superiore ai due terzi del loro capitale, avevano provveduto a ridurre il loro personale.

L’ordinanza

La Cassazione, censurando la pronuncia della Corte di Appello, afferma, preliminarmente, che l’art. 3 della l. 448/1998 prevede, ai fini dello sgravio, che l'incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate ex art. 2359 c.c. ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto imprenditoriale.

A tal proposito, secondo i Giudici di legittimità, una volta dimostrato il controllo operato da una società sulle altre aziende facenti parte del gruppo per il tramite dello stesso titolare, non vi è necessità di dimostrare l’esistenza anche di un collegamento economico funzionale tra le medesime.

Ragionare diversamente, per la sentenza, significherebbe discostarsi dalla ratio della citata normativa, che al fine di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorni, richiede che le aziende operanti in tali territori svantaggiati abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell’anno precedente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che, nel caso di specie, sarebbe stato onere della società dimostrare che l'incremento occupazionale, posto alla base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali avvenute nelle aziende controllate, ha accolto il ricorso proposto dall’INPS.

A cura di Fieldfisher