Con la sentenza del 09.04.2024, la Corte d’Appello di Perugia afferma che il verbale di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro non è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto si tratta di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore.
Il fatto affrontato
La società impugna giudizialmente il verbale con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva contestato l'illegittimità di alcuni pagamenti in busta paga ai dipendenti, effettuati a titolo di rimborsi.
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso, sul presupposto che i verbali ispettivi sono privi di efficacia di titolo esecutivo e non sono autonomamente impugnabili.
La sentenza
La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che l'interesse ad accertare in via giudiziale la legittimità o meno dell’esercizio del potere di comminare le sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro sorge nel momento in cui tale Autorità abbia adottato, a conclusione del relativo iter procedimentale, l'ordinanza-ingiunzione.
Per la sentenza, infatti, l’ordinanza di ingiunzione è il solo provvedimento a rilevanza esterna, idoneo ad incidere nella sfera giuridico patrimoniale del datore.
Diversamente, secondo i Giudici, il verbale sprovvisto dell’ingiunzione, seppur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, è un atto che ha mera rilevanza endoprocedimentale e può essere impugnato solo in via amministrativa.
Rinvenendo tale fattispecie nel caso in esame, la Corte d’Appello rigetta il ricorso e conferma la correttezza della statuizione del Tribunale.
A cura di WST