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Legge di Bilancio 2020 : Novità per il Bonus Formazione 4.0


bonus formazione 4.0
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La Legge di Bilancio 2020 ha confermato il Bonus Formazione 4.0. Il credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 verrà riconosciuto anche nel 2020.

La Legge di Bilancio 2020 semplifica la procedura per il riconoscimento del bonus formazione 4.0.

Viene eliminato un obbligo, quello di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali, che nella precedente regolamentazione si era rivelato assai limitativo per l’utilizzo dell’agevolazione. Altra novità per il bonus formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2020 riguarda la misura del beneficio con i seguenti incrementi: 

  • alle piccole imprese in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • alle medie imprese in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • alle grandi imprese in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% delle spese ammissibili se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati ( individuati dal decreto mlps 17.10.2017 ).

Per il resto la disciplina del bonus formazione 4.0 resta grosso modo invariata. Le attività di formazione oggetto di finanziamento devono riguardare uno o più degli ambiti aziendali previsti dall’allegato A della Legge di Bilancio 2018 ( tecnologie di produzione; informatica; marketing; vendita ) e consentire l’acquisizione o il consolidamento delle competenze in una delle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali ( MISE - decreto 4 maggio 2018 ).

Sono da considerare ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con il proprio personale docente, sia le attività formative realizzate da soggetti esterni. In quest’ultima ipotesi si considerano ammissibili esclusivamente le attività commissionate ai seguenti soggetti:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • istituti tecnici superiori ( altra novità per il 2020 ) .

Continuano ad essere valide le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circ. n. 412088 del 3.12.2018 in merito all’ammissibilità della formazione e-learning, a condizione che vengano adottati strumenti di controllo per verificare l’effettiva e continua partecipazione del personale.

Salvo la previsione della disciplina nella contrattazione di II° livello, rimangono fermi tutti gli altri adempimenti a carico dell’azienda che intende avvalersi del bonus formazione 4.0 previsti dal MISE con il Decreto 4 maggio 2018 ( relazione illustrative sulle modalità organizzative dei corsi ; registri nominativi dei partecipanti ; documentazione contabile e amministrativa e, infine, certificazione dei costi del revisore legale ). Al fine di consentire la valutazione circa l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo Ministero con apposito decreto direttoriale.

Il "Bonus Formazione 4.0 - 2020" può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2021). Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

a cura della Redazione