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INPS – Mess. n. 3888 del 20.11.2024 : Operativo l’esonero contributivo totale per beneficiari di ADI e SFL


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Con il mess. n. 3888 del 20.11.2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per beneficiare degli incentivi all’assunzione di percettori di assegno di inclusione ( ADI ) e di supporto formazione e lavoro ( SFL ).  

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

  • nella misura del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, anche a tempo parziale;
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per una durata massima di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato , pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato ;
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per una durata massima di 24 mesi,  per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Come anticipato, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il periodo di godimento dell'agevolazione passa da 12 a 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per il contratto a termine. Il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato che viene trasformato in tempo indeterminato, quindi, dà diritto a un beneficio della durata di 24 mesi, ma con un’entità differente per il periodo di rapporto a tempo determinato ( 50% dei contributi datoriali ), e in presenza della trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali). 

Oltre alle condizioni generali di spettanza degli incentivi , come la regolarità contributiva e rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, sono previste  condizioni specifiche per l'accesso all'esonero. 

In particolare, lo sgravio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Inoltre, nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta mediante attività di mediazione e orientamento di ente o agenzia, a quest’ultima spetta un contributo una tantum pari : 

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, pari al 30 % di quanto riconosciuto al datore di lavoro, per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro) ; 
  • in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, pari al 30 %  di quanto riconosciuto al datore di lavoro, per un ammontare massimo di 1.200 euro (30 per cento di 4.000 euro).
  • In caso di assunzione di lavoratore disabile il contributo cresce al 60 % e al 80 % di quanto riconosciuto al datore di lavoro rispettivamente nei casi di assunzione a tempo indeterminato o determinato e stagionale.

A tal fine, il messaggio precisa che nella compilazione delle domande il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione.

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Ricevuta la PEC, l’agenzia o l’ ente mediatore può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

ll medesimo cruscotto consente di visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento è effettuato a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento dell’IBAN da parte del soggetto interessato.

Ulteriori istruzioni di dettagli in merito alla condizioni di riconoscimento dell’incentivo sono state fornite dall’ INPS con la circ. n. 111 del 29.12.2023

Fonte: INPS