Con la circ. n. 111 del 29.12.2023 , l' INPS ha fornito le prime indicazioni per le gestione degli adempimenti relativi all' incentivo rivolto ai datori di lavoro che intendono assumere beneficiari di Assegno di Inclusione o inseriti nei percorsi formativi del Supporto per la formazione e il lavoro.
Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, l'agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.
L'agevolazione spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Condizioni di spettanza particolare per questo esonero contributivo è data dal fatto che i datori di lavoro devono necessariamente inserire l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l' Inclusione sociale e lavorativa ( SIISL ). L' incontro tra domanda e offerta deve quindi avvenire solo ed esclusivamente su tale piattaforma.
L' INPS sottolinea inoltre che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione, l' incentivo può essere riconosciuto esclusivamente per i lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione. Sono quindi esclusi coloro che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Il rispetto di questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale trasformazione da tempo determinato a indeterminato.
Ulteriori indicazioni sono fornite dall' Istituto per quanto concerne le assunzioni intermediate da agenzie per il lavoro, le condizioni di spettanza dell' esonero e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
Fonte: INPS