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INPS - Mess. n. 3339 del 6.11.2025 : Aiuti di stato. Aggiornamenti per i massimali del regime de minimis.


Con il mess. n. 3339 del 6.11.2025, l’INPS comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo.

L’adeguamento recepisce i nuovi regolamenti europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti.

Nel dettaglio, i nuovi limiti sono:

- 300.000 euro per il settore generale (Reg. UE 2023/2831);

- 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832);

- 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013);

- 40.000 euro per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).

Viene invece abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di 300.000 euro.

L’Istituto ricorda che i nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalla normativa UE.

A tal fine sono stati aggiornati i moduli telematici sul Portale delle Agevolazioni. Nell sezione sono a disposizione il nuovo modello “de minimis” (codice SC105) per le richieste non gestite tramite procedura online. 

Fonte: INPS