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INPS : Incentivo per nuove attività strategiche, l' Istituto apre ai liberi professionisti.


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L’ INPS apre l’incentivo per nuove attività strategiche del DL Coesione ai liberi professionisti. Il chiarimento, fornito dall’ Istituto con il mess. n. 270 del del 27.01.2026, arriva a seguito dell’ interlocuzione avviata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si allarga, dunque, la platea dei potenziali beneficiari dell’incentivo per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica previsto, previsto all’art. 21, c. 3, del DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95

Restano, invece, invariati i requisiti di accesso previsti dall’ art. 6, commi 5 e 6 del Decreto interministeriale 3 aprile 2025, riepilogati dall’ INPS con la circ. n. 148 del 28.11.2025.

L’ incentivo consiste in un contributo, pari a 500 euro mensili, corrisposto in forma anticipata per tre anni fino al 2028, destinato agli under 35 disoccupati, che avviano un’ attività imprenditoriale o libero professionale in settori ritenuti strategici individuati mediante codice ATECO.

Per far fronte alle esigenze di personale in fase di avvio della nuova attività, ai sensi dell’ art. 21, c.1, del DL 7 maggio 2024, n.60, i neo imprenditori o professionisti possono beneficiare anche di un esonero contributivo totale, della durata massima di tre anni fino al 2028 ed entro un massimale mensile di 800 € per ciascun lavoratore disoccupato under 35 ( circ. n. 147 del 27.11.2025 ).

Per i libero professionisti – precisa l’ INPS – il momento costitutivo dell’ attività per la decorrenza del beneficio, va individuato dalla data di apertura della partita IVA che deve ricadere nei mesi ricompresi tra luglio e dicembre 2025. Inoltre, poiché i professionisti non sono tenuti all’ iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, viene richiesto al beneficiario di indicare la data di apertura dell’ attività al momento della presentazione della domanda.  Tanto premesso, l’ INPS ha disposto la riapertura del servizio di presentazione delle domande a partire dal 31 gennaio sino al 2 marzo 2026                        

Un ulteriore considerazione merita, infine, il concetto di stato di disoccupazione, che rappresenta uno dei requisiti fondanti per accedere sia al contributo per l’avvio di nuova attività, sia all’ esonero contributivo per nuove assunzioni. La definizione di stato di disoccupazione trova oggi il proprio riferimento in 2 distinte fonti normative :

⇒       L’ art. 19, D. Lgs. n. 150/2015, che ancora tale concetto all’ assenza di un impiego e alla contestuale presentazione della dichiarazione di immeditata disponibilità ( DID ) sia per quanto concerne lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia per quanto concerne la partecipazione a iniziative di politiche attive ;

⇒        L’ art. 4, comma 15-quater, del DL 4/2018, che, invece, fa riferimento a un parametro reddituale, ammettendo la persistenza dello stato di disoccupazione anche a favore di coloro che risultano percipienti un reddito di lavoro di varia natura, con un’imposta lorda pari o inferiore all’ importo delle detrazioni spettanti.

Pertanto, l'accesso agli incentivi per nuove attività, e alle connesse agevolazioni contributive, resta subordinato a una doppia verifica relativa allo stato di disoccupazione : possesso della DID e rispetto del limite reddituale. Solo la convergenza di entrambi i fattori – formale ed economico – legittima lo status necessario per l'ottenimento dei benefici.

 

Fonte: INPS