L’INAIL, con la circ. n. 34 del 11.09.2020, dà una serie di indicazioni interpretative riguardo all’art.3 del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Fra l’altro, la circolare richiama l’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs., n. 216/2003, secondo il quale ” Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.”
Nel predetto Regolamento e, di riflesso nella circolare, i soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa sono i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
La circolare chiarisce che, perché sia attuale l’obbligo di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticoso e difficoltoso lo svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente compromissione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.
Pur non sussistendo le condizioni che giustificano un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, sono, tuttavia, ravvisabili i presupposti dell’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro, che legittimano la proposta di quest’ultimo all’Istituto di attivazione di un progetto personalizzato.
Di tanto, come sottolinea la circolare, si rinviene esplicita conferma nell’articolo 3, comma 1, del Regolamento laddove è specificato che gli interventi sono mirati non solo a consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa altrimenti non possibile ma anche semplicemente ad agevolarla.
La mancanza del giudizio richiesto al Servizio di prevenzione della Asl non può costituire elemento ostativo all’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro.
Nel caso in cui, invece, il predetto giudizio sia stato espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl in termini di idoneità senza prescrizioni o limitazioni, occorre tener presente che tale giudizio si traduce nell’accertamento della possibilità di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa senza però elidere la sussistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero rendere disagevole la prosecuzione di detta attività.
L’accertamento del predetto presupposto - è sostenuto dalla circolare - spetta all’Istituto che accerta l’esistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali potenzialmente idonee a creare ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’Istituto può avviare l’elaborazione di un progetto o valutare il progetto proposto dal datore di lavoro di abbattimento/superamento di barriere architettoniche per un lavoratore che, pur dichiarato idoneo alla mansione specifica, abbia difficoltà di accesso alla postazione di lavoro, a causa delle menomazioni conseguenti all’evento lavorativo.
L’attivazione di un progetto personalizzato può avvenire anche nei confronti di un lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma che abbia necessità, a causa delle conseguenze menomative dell’evento lavorativo subito, di una personalizzazione dei dispostivi di protezione individuale nonostante tale tipologia di intervento non sia espressamente prevista dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.
Fonte: INAIL - circ. n. 34 del 11.09.2020