In vista del raggiungimento degli obbiettivi relativi agli interventi PNRR “ Programma Garanzia Occupabilità ( GOL ) “ e “ rafforzamento del sistema duale “entro il 31 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circ. n. 7 del 31.03.2025 e circ. n. 8 del 31.03.2025 fornendo indicazioni in merito ai “ soggetti formati “ e “ presi in incarico “ ai fini della verifica degli obbiettivi concordati con la Commissione UE.
Entro la fine dell’ anno la Commissione chiede di dimostrare che il programma GOL ha raggiunto 3 milioni di beneficiari, formato 800 mila lavoratori, 300 mila dei quali coinvolti in attività formative.
L a circolare n. 8 del 31 marzo 2025 ha quindi aggiornato e ampliato la definizione di “soggetto formato” precedentemente fornita dall’ ANPAL al paragrafo 1.3 della Circ. n.1 del 5.08.2022. Per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente una delle sette diverse attestazioni elencate nella circolare. Nel documento è riportata una tabella in cui sono riepilogati in termini esemplificativi i contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle tipologie descritte.
Per quanto concerne la la circ. n. 7 del 31.03.2025, il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio.
Il documento ribadisce che il limite minimo di età è fissato al compimento dei 16 anni di età (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), come del resto indicato anche dall’INPS nel recente messaggio n. 750 del 20.02.2024, in cui viene precisato che il limite di età “rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DISCOLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni”.
Tuttavia, viene considerata la possibilità residuale, ben limitata e cirocostanziata, in cui il minore può essere addetto al lavoro già da 15 anni. Si tratta del caso in cui è consentito l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione professionalizzante in modalità duale, svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello.
Pertanto, ferma restando la casistica generale, il Ministero chiarisce che deve essere riconosciuta la possibilità di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale con un contratto di apprendistato di primo livello. Le esigenze di chiarimento anche in questo caso provengono dalla necessità di ampliare la possibile platea di beneficiari di formazione finanziata con risorse del PNRR.
Fonte: MIn. Lavoro