Con la sentenza n. 156 del 30.10.2025, la Corte Costituzionale afferma “l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 … , nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il caso affrontato
La O.S. propone un ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare la natura antisindacale della condotta della società che le aveva impedito di costituire una RSA in quanto non firmataria del CCNL applicato in azienda.
Il Tribunale di Modena, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, laddove non riconosce il diritto di costituire la RSA anche ai sindacati non firmatari del contratto collettivo.
La sentenza
La Corte rileva, preliminarmente, che la partecipazione alla formazione del contratto collettivo applicato in azienda rimane sempre il primo criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA.
Tuttavia, per la Consulta, tale criterio non deve, in concreto, essere utilizzato per escludere dalle trattative contrattuali e, quindi, dalle prerogative di agibilità sindacale, le associazioni dei lavoratori (ritenute non gradite) seppur dotate del carattere di rappresentatività.
Secondo i Giudici, infatti non riconoscere il diritto di costituire una RSA alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituirebbe un vulnus dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione.
Su tali presupposti, la Corte esorta il legislatore ad intervenire con una revisione normativa “capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”.
A cura di WST
