Con l’ordinanza n. 789 del 14.01.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”.
Il fatto affrontato
La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta societaria consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che le relazioni sindacali, in quel particolare contesto, erano state comunque tenute, seppure sulla base di modalità più informali e in ambiti più ristretti, mediante messaggi “Whatsapp”.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che una condotta può considerarsi antisindacale solo ove integri una reale lesione di prerogative o della libertà sindacale.
Per la sentenza, ciò che rileva a tal fine, dunque, non è una formale violazione di certe previsioni normative o della contrattazione collettiva ma, in concreto, l’essersi realizzata la lesione degli interessi collettivi.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, in presenza di situazioni particolari (come le convulse fasi iniziali della pandemia), l’antisindacalità della condotta è esclusa laddove le informazioni ed il confronto siano assicurate anche attraverso forme atipiche ed estemporanee.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’organizzazione sindacale.
A cura di WST
