Con la sentenza n. 27722 del 17.10.2025, la Cassazione afferma che, in materia di trattenute sindacali, a seguito della cessione di credito da parte del dipendente, il sindacato diviene titolare del credito ceduto e la società datrice di lavoro ha l'obbligo legale di adempiere secondo le disposizioni impartite dal lavoratore cedente.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello accoglie il ricorso, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, presentato dalla O.S. al fine di sentir dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società.
Condotta consistita nell’aver omesso di effettuare le trattenute sindacali in relazione alla cessione di credito, in favore della O.S., di cui l’azienda aveva ricevuto la comunicazione da parte dei suoi dipendenti aderenti alla stessa.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente la legittimità dell'utilizzo della cessione del credito come strumento per ottenere il pagamento da parte delle organizzazioni sindacali delle quote associative.
Invero, continua la sentenza, una norma che vieta al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative attraverso le trattenute sulla retribuzione dei dipendenti non esiste nel nostro ordinamento.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, in materia di trattenute sindacali, la cessione del credito ha natura privatistica e non prevede il consenso del debitore ceduto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il carattere antisindacale della condotta dalla stessa tenuta.
A cura di WST
