Con l’ordinanza n. 26618 del 02.10.2025, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all'azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni e nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell'attività antisindacale”.
Il fatto affrontato
L’Organizzazione sindacale propone ricorso giudiziale ex art. 28 L. 300/1970 al fine di sentir dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla società consistito nell'aver sanzionato con la multa di tre ore di retribuzione i lavoratori che avevano partecipato allo sciopero del 2 ottobre 2018.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che l'oggettiva tardività del ricorso rispetto all’irrogazione delle contestazioni fosse sintomatica della carenza dell'interesse ad agire.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il requisito dell'attualità della condotta antisindacale, o quanto meno dei suoi effetti, non è escluso dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro.
Invero, per la sentenza, il comportamento censurato dal sindacato può essere idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tanto da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, spetta all’organizzazione sindacale valutare autonomamente i tempi dell’intervento, anche alla luce del fatto che l’art. 28 L. 300/1970 non prevede alcun termine di decadenza per l’azione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’organizzazione sindacale, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST
