Con l’ordinanza n. 787 del 14.01.2026, la Cassazione afferma che non vi è violazione delle prerogative sindacali allorquando, a prescindere dalla forma utilizzata, si consenta una trattativa tra le parti sociali, con conseguente salvaguardia del diritto di informazione e partecipazione.
Il fatto affrontato
La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dall’Ente datore e consistita nella modifica unilaterale dell’orario di lavoro, senza un previo contradditorio con le sigle sindacali come prescritto da uno specifico accordo quadro nazionale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che l'essersi condiviso il tema delle modifiche orarie mediante uno scambio di mail e non mediante un incontro non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali.
L’ordinanza
La Cassazione - nel confermare la pronuncia di merito - rileva, preliminarmente, che la valutazione circa il carattere antisindacale o meno di una condotta datoriale deve basarsi, non già sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, bensì sulla concreta lesione degli interessi che sono tutelati da quelle stesse previsioni.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò è coerente con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme.
Invero, per la sentenza, la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può senza dubbio far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto - come nel caso di specie - risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è motivo di censurare la condotta datoriale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie sul punto il ricorso dell’agente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST
