Con l’ordinanza n. 26612 del 02.10.2025, la Cassazione afferma che la contestazione sulla legittimazione ad agire in un ricorso ex art. 28 L. 300/1970, da parte di un sindacato non firmatario del CCNL applicato in azienda, ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e non soggetta alle decadenze processuali.
Il fatto affrontato
La OS propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al fine di veder accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla società e consistita nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo espressamente prevista dal CCNL.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo l'approccio della società, volto a ricercare accordi individuali con i dipendenti coinvolti, lesivo del ruolo di rappresentanza dei sindacati.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’impugnata sentenza non è conforme a diritto nella parte in cui ha dichiarato la decadenza della società dalla contestazione della mancanza di legittimazione ad agire in capo al sindacato, in quanto non firmatario del CCNL applicato in azienda.
Per la sentenza, invero, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, non risulta in alcun modo decaduta la società per aver sollevato la questione solo nella fase di opposizione al decreto emesso ex art. 28 L. 300/1970.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’azienda, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST
