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Cassazione: antisindacale rifiutarsi di trattare il rinnovo del protocollo con le OO.SS.


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Con l’ordinanza n. 29738 del 11.11.2025, la Cassazione afferma che integra condotta antisindacale, la presentazione, da parte della società, di una proposta di rinnovo del protocollo di relazioni industriali definita inderogabilmente non trattabile.

Il fatto affrontato

La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta societaria consistente nell’imporre una proposta non trattabile di rinnovo semestrale del protocollo di relazioni industriali.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ordinando all’azienda di riaprire le trattative.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'attuale sistema normativo regolante le relazioni industriali non impone un obbligo, a carico del datore di lavoro, di negoziare e stipulare contratti con le organizzazioni sindacali.

Per la sentenza, un tale obbligo può però nascere – come nel caso di specie – da una fonte convenzionale, cioè da un precedente accordo con cui le parti collettive si sono vincolate a trattare.

Secondo i Giudici di legittimità, in caso di violazione di tale obbligo, si integra un'ipotesi di condotta antisindacale, frutto di un uso distorto da parte del datore della propria libertà negoziale che produce un'apprezzabile lesione dei diritti collettivi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società.

A cura di WST