Con il messaggio n. 4405 del 07.11.2017 l’Inps comunica che i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso per i versamenti effettuati in data successiva al 17 marzo 2017, data in cui la normativa relativa ai voucher telematici è stata abrogata ad opera del D.l. n. 25 del 17 marzo 2017 convertito in L. n. 49 del 20 aprile 2017.
Con il messaggio n. 1652/2017 è stato precisato infatti che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Nello specifico, la domanda di rimborso deve essere presentata presso le Sedi utilizzando il modello SC52.
Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:
- tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
- data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
- per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
- per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.
I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24.
Vengono poi fornite ulteriori indicazioni operative, destinate al personale della Sede territoriale dell’Istituto di volta in volta interessato, per la gestione dei rimborsi tramite apposito applicativo informatico.
Fonte: INPS