La recente pubblicazione della Legge 7 aprile 2025 n. 56 , sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, ha riaperto un importante dibattito in merito all’abrogazione degli atti normativi risalenti al periodo prerepubblicano (1861-1946), con particolare attenzione al Regio Decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923.
Questo provvedimento era ancora rilevante soprattutto nell’ambito della regolamentazione dei contratti di lavoro intermittente (a chiamata) per individuare le attività lavorative, principalmente di attesa o custodia, che potevano essere oggetto del contratto di lavoro.
Con questa particolare tipologia contrattuale, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, con o senza la previsione di un'indennità di disponibilità in favore del lavoratore .
In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente andranno ora individuati con un nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ( non da ultimo, il Ministero ha indicato nella circ. n. 9 del 18.04.2025 il lavoro intermittente come una delle fattispecie contrattuali con la quale può essere inquadrato il lavoro mediante piattaforma digitale ).
La normativa attuale ( art. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015 ) prevede , infatti, due presupposti distinti per poter instaurare tale tipologia contrattuale:
1. Presupposto soggettivo: la possibilità di assumere personale a chiamata con meno di 24 anni o con più di 55 anni di età.
2. Presupposto oggettivo: la possibilità di stipulare contratti di lavoro a chiamata per attività classificate come discontinue, che facevano riferimento esplicito alla tabella contenuta proprio nel Regio Decreto del 1923.
Nota bene : In entrambi i casi, fatta eccezione per i settori turismo , pubblici esercizi e spettacolo, il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’ arco di tre anni.
In attesa del nuovo intervento ministeriale l’ Ispettorato del Lavoro ha emanato la nota n.1180/2025 riguardante gli effetti dell'abrogazione del regio decreto sulla disciplina del lavoro intermittente.
Nella nota trova conferma la posizione già espressa in precedenti atti di prassi secondo cui l’ abrogazione non incide sulla disciplina del lavoro intermittente. Il rinvio operato dalla legislazione all’elenco contenuto nel decreto del 1923 è da considerarsi non formale ma sostanziale e, pertanto, non incisivo sulla vigenza dell’ attuale disciplina e sul possibile utilizzo del contratto.
Per garantire continuità applicativa, la tabella allegata al Regio Decreto mantiene una rilevanza operativa e interpretativa, tant'è che il Ministero del Lavoro ha applicato in più occasioni interpretazioni analogiche al mero dato letterale del decreto rendendolo ad oggi ancora un punto di riferimento nella definizione delle attività oggetto di lavoro intermittente.