La recente pubblicazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2025, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, ha riaperto un importante dibattito in merito all’abrogazione degli atti normativi risalenti al periodo prerepubblicano (1861-1946), con particolare attenzione al Regio Decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923.
Questo provvedimento era ancora rilevante soprattutto nell’ambito della regolamentazione dei contratti di lavoro intermittente (a chiamata) per individuare le attività lavorative, principalmente di attesa o custodia, che potevano essere oggetto del contratto di lavoro.
Con questa particolare tipologia contrattuale, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente andranno ora individuati con un nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ( non da ultimo, il Ministero ha indicato nella circ. n. 9 del 18.04.2025 il lavoro intermittente come una delle fattispecie contrattuali con la quale può essere inquadrato il lavoro mediante piattaforma digitale ).
In attesa del nuovo intervento ministeriale, l’ Ispettorato del Lavoro ha emanato la nota n.1180/2025 precisando come l’ abrogazione non abbia inciso sulla disciplina del lavoro intermittente e il rinvio operato dalla legislazione all’elenco contenuto nel decreto del 1923 vada considerato non formale ma sostanziale e, pertanto, non incide sulla vigenza dell’ attuale disciplina e sul possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
Per garantire continuità applicativa, la tabella delle possibili attività oggetto di contratto di lavoro intermittente del Regio Decreto può quindi mantenere una rilevanza operativa e interpretativa, offrendo un punto di riferimento utile per la stipula dei contratti.