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INL – Circ. n. 3/2022 : Nuova procedura per il rilascio del nullaosta al lavoro con asseverazione del professionista


Con la circ. n. 3/2022 del 5 luglio scorso l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni in merito alla nuova procedura semplificata per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di cittadini extra-UE, prevista all’art. 44 del DL n. 73/2022 ( cd. DL Semplificazioni fisco-lavoro ) per i soli ingressi 2021 e 2022 del Decreto Flussi. 

Le verifiche, in precedenza rimesse allo Sportello Unico per l’ Immigrazione, riguardanti regolarità, completezza e idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro, sono demandate dal 22 giugno in via esclusiva ai professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro ; degli avvocati o dei dottori commercialisti o, in alternativa, alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o ha conferito mandato. 

Per il rilascio dell’avvio al lavoro, professionisti e organizzazioni datoriali sono tenute dal 22 giugno ad asseverare la regolarità e congruità dell’ istanza di nulla osta sulla base degli elementi specificati dalla circolare come capacità patrimoniale e equilibrio economico-finanziario, fatturato ( non inferiore a 30mila euro annui ), numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall’impresa.

Verificati i criteri, l’ asseveratore è tenuto ad acquisire dal datore di lavoro : 

  1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) per la verifica di eventuali debiti previdenziali ;
  2. 2. Autodichiarazione con cui attesta l’ inesistenza di condanne e di non essere a conoscenza di indagini, anche non definitive, per reati contro sicurezza e dignità dei lavoratori o contro l’immigrazione ;
  3. Autodichiarazione riguardante l’insussistenza, negli ultimi due anni, di violazioni concernenti l’impiego di manodopera ;
  4. Autodichiarazione attestante le esigenze per la richiesta dei nullaosta e presenza di nuovi impegni contrattuali ( commesse o appalti ) che giustifichino il maggior numero di richieste;
  5. Autodichiarazione relativa alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, se presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

L’ asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione asseveranti sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali controlli, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Il nulla osta consente di svolgere attività lavorativa in Italia. Una volta ottenuto, il datore di lavoro può assumere i lavoratori stranieri già presenti nel territorio italiano alla data del primo maggio 2022 anche se irregolari, purchè la loro presenza sia provata da rilievi fotodattiloscopici o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Solo in un successivo momento lo Sportello Unico Immigrazione convocherà il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Fonte: INL - Circ. n. 3/2022