Con la circ. n. 2/2023 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro offre una prima disamina della riforma del lavoro sportivo. La circolare fornisce chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo.
La riforma entrata in vigore il 1° luglio scorso ha previsto che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative .
Per quanto concerne il lavoro subordinato, in ragione della specialità del rapporto , non trovano applicazione le disposizioni che regolano rispettivamente l’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ; gli accertamenti sanitari ; la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e quelle concernenti le procedure di mobilità. Non trovano applicazione neanche le disposizioni che regolano la durata e la successione dei contratti a tempo determinato.
La riforma ha previsto per i settori professionistici che la prestazione di lavoro venga considerata in via presuntiva oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Viceversa, nel settore dilettantistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa se, nei confronti del medesimo committente, ricorrono i seguenti requisiti :
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. L’obbligo può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. In fase di prima applicazione, nelle more della piena operatività del registro, gli adempimento andrà effettuato mediante la consueta comunicazione ai centri per l’impiego. A riguardo la circolare precisa che, per i rapporti iniziati prima del 4 settembre , l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre.
Quanto agli aspetti previdenziali del rapporto, tornando alla circolare, viene precisato che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. I lavoratori subordinati.
Con la nota n. 460/2023, l' Ispettorato è nuovamente intervenuto in materia fornendo ulteriori precisazioni in merito all'adempimento degli obblighi comunicazionali nell'area del dilettantismo. Nell'ipotesi in cui gli obblighi siano stati assolti con comunicazione al Registro in data antecedente alla pubblicazione della circolare, non risulta necessario rinnovare la comunicazione ai Centri per l'Impiego.