Per apprezzare le novità che riguardano i contratti a termine anche a scopo di somministrazione contenute nell’ art. 8 del così detto “Decreto Agosto” - novità che possiamo definire sin d’ora positive se confrontate con le precedenti iniziative assunte in materia dal legislatore in fase emergenziale - è necessario un brevissimo excursus delle “puntate precedenti”.
Non mi soffermo sui forti vincoli introdotti dal così detto “Decreto dignità” alla possibilità da parte del datore di lavoro di rinnovare o prorogare contratti a termine anche a scopo di somministrazione oltre i primi 12 mesi, per un massimo di 24, solo in presenza di ragioni sostitutive o di motivi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili.
Un primo varco al regime della necessaria causalità introdotto dal Decreto dignità, è stato aperto dal primo comma dell’art. 93 del così detto “Decreto rilancio” << per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica…>>.
Con la disposizione in questione il legislatore ha introdotto un regime di temporanea acausalità, consentendo il rinnovo o la proroga, “ fino al “ 30 agosto 2020, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in essere al 23 febbraio 2020.
La predetta disposizione ha suscitato critiche sotto il profilo del ristretto ambito di applicazione della norma - come detto limitato ai contratti in essere al 23 febbraio 2020 - e non pochi dubbi interpretativi.
C’è chi ha sostenuto che con l’inciso “ per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica…” il legislatore, sospese le originarie causali ne ha, in realtà, introdotto una nuova.
Si tratta di voci isolate, a mio avviso non così peregrine, avendo presente la giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è intervenuta sul tema delle causali.
Ci si è chiesti, poi, se l’inciso “ fino al 30 agosto 2020 “ intendesse definire il termine entro il quale poter disporre il rinnovo o la proroga a prescindere dalla durata del contratto, in ipotesi anche successiva al predetto termine, oppure intendesse sancire il limite massimo di efficacia del rinnovo o della proroga di un contratto che entro il 30 agosto 2020 doveva ritenersi concluso.
Se la formula letterale della norma e una interpretazione univoca della stessa ha privilegiato la prima lettura, il Ministero del Lavoro è intervenuto sposando l’ opposta.
Ciò che, però, ha suscitato, a ragion veduta, le forti critiche di esponenti del mondo imprenditoriale, è stata l’introduzione del comma 1 bis al predetto art. 93.
Con disposizione in questione il legislatore ha disposto la proroga ex lege del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato anche in regime di somministrazione e dei contratti di apprendistato di 1 e 2 livello - esclusi, dunque, i contratti di apprendistato professionalizzante - per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
La portata della norma, di per sé devastante vista la situazione critica nella quale versano le imprese, è stata, peraltro, ampliata a dismisura dal Ministero del lavoro che, con una specifica FAQ, ha incluso nella proroga ex lege tutti i periodi di inattività del lavoratore, per esempio i periodi in cui ha fruito di ferie.
Avendo chiaro il disposto dei comma 1 ed 1 bis dell’art. 93 del Decreto rilancio, è ora possibile apprezzare le novità legislative di cui l’art. 8 del Decreto agosto è portatore.
L’articolo, intitolato “ Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine “ sancisce modifiche all’art. 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalle legge 17 luglio 2020 n. 77, nei termini di cui ai punti a) b) nei quali si articola la norma.
Passo subito alla novità rilevante di cui è portatore il punto b): il comma 1 bis del predetto art. 93 è stato abrogato, il legislatore ha così posto rimedio ad un vero e proprio “ obbrobrio giuridico “.
Rimane aperto il problema della fase transitoria e dei contratti che sono stati rinnovati e prorogati ex lege in virtù della norma abrogata, problema di cui al momento il legislatore non si fa carico.
Sul punto, in attesa di auspicabili chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, vero è che i rinnovi e le proroghe sono stati disposti in vigore della precedente legge e che l’abrogazione della norma vale solo per il futuro.
Vero è anche che, in virtù dello stesso principio, dovrebbero considerarsi validi i rinnovi e le proroghe disposti ex lege fino al momento in cui la norma è stata vigore, dovendosi ritenere non più coperti da disposizione normativa, i periodi successivi alla sua abrogazione.
Facendo un passo indietro, il punto a) del predetto art. 8 conferma il regime temporaneo di acausalità, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, consentendo fino al 31 dicembre 2020 il rinnovo o la proroga, di contratti a termine anche in regime di somministrazione, ferma restando la durata massima di 24 mesi, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi.
La nuova norma, il cui ambito di applicazione non ha più limiti, sembra superare i precedenti problemi interpretativi: scompare il riferimento ad una possibile, nuova, causale e, potendo il rinnovo o la proroga essere disposta per un periodo massimo di 12 mesi, il termine del 31 dicembre 2020 non può che essere considerato il termine ultimo entro il quale poter disporre il rinnovo o la proroga del contratto.
In questo modo, non si può non osservare come il periodo di efficacia della norma – potendo essere disposti rinnovi e proroghe addirittura fino al 31 dicembre 2021 - sia ben superiore al 15 di ottobre data in cui dovrebbe terminare la fase emergenziale.
Restano ancora aperti i temi connessi: i) al rapporto tra la normativa emergenziale e la normativa originaria del contratto a termine contenuta nel Decreto dignità; ii) al rapporto tra l’art. 8 del “ Decreto Agosto “ e il precedente art. 93 del “ Decreto rilancio “.
Dando facilmente per acquisito che la disciplina emergenziale introduce una temporanea deroga al regime di necessaria causalità, lasciando per il resto immutate le regole vigenti in materia di contratti a termine, è stato sostenuto efficacemente che la possibilità attuale di disporre rinnovi o proroghe in virtù dell’art. 21 D.lgs 81/2015 non impedisca l’utilizzo, “ per una sola volta “, entro il 31.12.2020, della deroga contenuta nella nuova norma.
Ci si è anche chiesti se l’avere usufruito della disciplina contenuta nell’art. 93 del Decreto rilancio precluda o meno la possibilità di avvalersi anche della deroga contenuta nel nuovo articolo 8 del Decreto Agosto.
La suggestività della tesi potrebbe scontrarsi, a mio avviso, sull’unico, originario, presupposto per accedere alla deroga, che il nuovo articolo 8 lascia immutato rispetto alle radicali modifiche apportate al vecchio articolo 93: la temporanea deroga al regime di acausalità è autorizzato “ per una sola volta “.
Marialucrezia Turco – Partner Fieldfisher