La legge di conversione del DL 4 maggio 2023 n. 48 è andata ad incidere anche sulla c.d. disciplina speciale prevista in materia di lavoro agile.
Disciplina speciale che, come noto, in un primo tempo aveva un campo di applicazione generalizzato, mentre, ad oggi, risulta riservata a tre categorie di dipendenti.
Nello specifico, all'interno della legge di conversione del Decreto Lavoro è stato inserito il seguente articolo:
«Art. 28-bis. – (Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)
1. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito».
Dunque, con riferimento alla prima categoria di dipendenti interessati, i c.d. lavoratori fragili, permangono le stesse condizioni dettate in precedenza (ivi inclusa la lista delle patologie interessate) e si è proceduto soltanto ad estendere il periodo di fruizione della misura. Misura che non va più in scadenza il 30 giugno 2023, ma il 30 settembre 2023.
Con riferimento, invece, alla seconda categoria di prestatori interessati, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni, nella legge di conversione in commento, all'art. 42 del Decreto Lavoro è stato aggiunto il comma 3 bis, che recita:
«3-bis. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023».
Anche in questo caso, quindi, si è proceduto all'estensione del periodo di fruizione della misura che era in scadenza al 30 giugno 2023 e che viene, invece, prorogato al 31 dicembre 2023.
Rimangono, per il resto, invariate le condizioni di accesso (quindi: l’attività a distanza dev’essere in ogni caso compatibile con le caratteristiche della prestazione e nel nucleo familiare non deve esservi altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito [con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa] o non lavoratore).
La stessa proroga (sino al 31 dicembre 2023) è riconosciuta, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche alla terza categoria interessata, i dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dallo stesso medico competente.
Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher