La disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trova punti essenziali nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, dopo le modifiche apportate dal “Decreto lavoro”, si basa sui seguenti capisaldi:
a)l contratto a termine, se di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato liberamente, senza la necessità di giustificare l’apposizione del termine con qualche specifica motivazione;
b)per stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi e, comunque, non eccedente 24 mesi, è necessario che ricorrano particolari condizioni che, a parte l’ipotesi trattata direttamente dal predetto art. 19 per quanto concerne le assunzioni a termine per la sostituzione di altri lavoratori, tocca ai contratti collettivi individuare.
Detto questo, è ancora l’art. 19 a prevedere una soluzione di riserva: qualora i contratti collettivi non provvedano ad individuare le predette condizioni, è direttamente il contratto individuale di lavoro stipulato da datore di lavoro e lavoratore che a tanto può provvedere, ad esempio convenendo un termine di 15 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” stesse ( chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 9 del 9.10.2023 )
Questo rinvio all’autonomia individuale incontra, a sua volta, un limite temporale: difatti, il rinvio può essere esercitato fino al 30 aprile 2024 e, quindi, è prossimo a venir meno.
Nell’ambito nel dibattito parlamentare, in atto presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio per la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” ( d.l. n. 215/2023), è stato approvato un emendamento (prima firmataria l’On. T. Nisini) che protrae al 31 dicembre 2024 il rinvio all’autonomia individuale.
L’emendamento è giustificato con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei 24 mesi.
Per ulteriori dettagli in merito alla disciplina del contratto a termine al momento applicabile sino al 30 aprile :