In estate il ricorso allo strumento del contratto a termine stagionale diviene sistematicamente più frequente soprattutto in settori come il turismo, l’agricoltura, l’edilizia o l’industria che, proprio in tale periodo, subiscono inevitabili fluttuazioni della propria attività.
Il lavoro stagionale offre diversi vantaggi per le aziende. In primo luogo, favorisce la flessibilità nell’impiego della forza lavoro, infatti, assumendo lavoratori temporanei solo quando si registra un fisiologico incremento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro si vede garantita una migliore gestione della manodopera, in funzione delle variazioni della domanda, con conseguente riduzione dei costi fissi.
Orbene, in questo caso specifico, il lavoro stagionale consente alle aziende di affrontare il picco di lavoro senza sovraccaricare la forza lavoro permanente.
L’ individuazione delle attività stagionali – Il Contratto stagionale è un contratto a tempo determinato che può essere utilizzato nelle attività stagionali senza sottostare ai limiti da sempre previsti per il contratto a termine :
- non sono soggetti al limite dei 24 mesi previsti, in via generale, per i contratti a tempo determinato “normali”;
- sono esenti dalla apposizione di una condizione, atteso che la stessa stagionalità può definirsi una causale;
- non sono soggetti al rispetto dello “stop and go”;
- sono esenti dai limiti quantitativi previsti dalla normativa sui contratti a tempo determinato;
- sono esenti dal pagamento del contributo addizionale e dallo 0,50% per ogni rinnovo (ma tale disposizione si applica soltanto ai contratti regolamentati dal D.P.R. n. 1525/1963);
- generano diritti di precedenza per ulteriori attività stagionali per i lavoratori i quali, debbono esercitare tali diritti entro i tre mesi successivi alla fine del contratto, o entro il limite diverso stabilito dalla contrattazione collettiva;
- le proroghe, come nei contratti a tempo determinato “normali”, sono sempre quattro in 24 mesi, ma tale rigidità si allenta per il fatto che nel contratto stagionale non sussiste, come detto pocanzi, lo “stacco” tra due rapporti a termine.
Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, le attività "stagionali" per le quali si può utilizzare il contratto stagionale sono di due tipi:
- quelle elencate nel DPR 1525 1963 ;
- e quelle specificate dai contratti collettivi di settore sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.
Per quanto riguarda le attività previste dal DPR 1525 /63, l’ elenco, da tempo in attesa di un aggiornamento con decreto del Ministero del Lavoro, è molto datato e contiene lavori ormai obsoleti. Tuttavia, anche al fine di far fronte alla continua esigenza di aggiornamento della predetta risalente elencazione, nella prassi, numerosi sono i CCNL che sono intervenuti ad individuare nel proprio settore merceologico di riferimento specifiche attività con carattere di stagionalità, per esempio :
1. Il CCNL Federturismo industria del 2016 riconosce la possibilità di utilizzo del contratto stagionale, oltre che nelle ipotesi del DPR 1525/1963, anche nelle aziende ad apertura annuale per determinati periodi di intensificazione ciclica delle attività , o in corrispondenza con feste religiose o civili, e con manifestazioni fieristiche o iniziative commerciali. Contratti aziendali o territoriali di II° livello possono ulteriormente ampliare le casistiche.
2. Il CCNL Confcommercio Turismo, con un accordo monotematico sulla stagionalità del 2018, ha previsto anche in questo caso la possibilità di stipulare contratti di lavoro stagionale in quelle aziende che osservano periodi di chiusura durante l'anno solare o apertura annuale in determinati periodi dell'anno.
3. Il CCNL Confesercenti, con un accordo territoriale del 2019, ha ampliato il ricorso alla fattispecie contrattuale anche ad aziende non stagionali collocate in determinate località. Il contratto collettivo afferma : "preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963. n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative . Inoltre le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo. “
Margini di azione della contrattazione : La posizione della Cassazione – Sulla questione del progressivo ampliamento delle attività stagionali attraverso la contrattazione collettiva, nel corso degli ultimi anni si è espressa più volte la Corte di Cassazione. Con un orientamento giurisprudenziale restrittivo, la Corte ha cercato più volte di limitare l’esercizio da parte dei contratti collettivi della facoltà di individuazione delle ipotesi di stagionalità.
In particolare, con la sentenza 9243 del 4 aprile 2023, i Giudici hanno distinto tra “ Attività stagionali “ in senso stretto, in quanto limitate ad una specifica stagione, temporanee e aggiuntive rispetto all’ attività normalmente svolta, dalle “ punte di stagionalità “ riconducibili a fluttuazione del mercato e a incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell’ anno. In questo senso, secondo la Cassazione, sarebbero da considerare stagionali solo le attività strettamente legate alla stagione mentre non sarebbero da ricomprendere, ai fini dell’applicazione della disciplina, le punte intense di attività. ( Cass. 26196/2024 ; Cass. 14236/2024 ; Corte d’appello Milano 24/2021 ; Corte d’appello Roma 4243/2018 )
Dall’ orientamento ne è derivata una situazione di incertezza circa il margine di azione della contrattazione.
L’ interpretazione autentica del Collegato Lavoro - A ciò ha posto rimedio il Collegato lavoro che, con una norma di interpretazione autentica retroattiva, ha chiarito che «rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».
La norma intende valorizzare la contrattazione collettiva, consentendole di definire stagionali, oltre alle ipotesi previste dal Dpr del 1963, anche le attività indispensabili a far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. È stata così garantita , e posta al riparo da interpretazioni eccessivamente restrittive, la libertà della contrattazione collettiva di individuare ipotesi di stagionalità aderenti alle specifiche realtà produttive.
La circolare ministeriale - In merito, da ultimo, è intervenuto il Ministero del Lavoro. La circolare ministeriale n. 6 del 27.03.2025 ha precisato che l’articolo 11 della Legge 203/2024 ha effetto retroattivo, e si applica anche ai contratti collettivi già sottoscritti.
La circolare ha confermato poi che potranno intervenire i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015.
La contrattazione collettiva - sempre secondo la circolare - dovrà chiarire specificamente in quale modo, e in concreto, le caratteristiche contenute nella nuova norma si ritrovino nelle singole attività definite come stagionali, non limitandosi a meri richiami di carattere formale, anche per superare eventuali questioni di conformità rispetto al diritto europeo (Direttiva 1999/70/Ce). Tenuto conto che il contratto a termine stagionale è privo di vincoli quanto a durata massima e numero dei rinnovi, l’unica misura prospettata al livello europeo, volta a evitarne l’uso improprio, sono le ragioni obbiettive, che la contrattazione collettiva dovrà individuare in maniera puntuale e concreta.
WST Law & Tax