Con il DL Economia arrivano nuove modifiche alla disciplina del contratto a temine. In sede di conversione del DL 30 giugno 2025 n. 95 recante “ Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali “, la Legge 8 agosto 2025, n. 118 ha prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 19 comma 1 lett. b) del Dlgs 81/2015 in materia di lavoro a termine. [TESTO COORDINATO]
La disposizione da ultimo citata consente, in assenza di specifiche causali previste da accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative o dalle loro strutture aziendali ( RSA o RSU ), la possibilità per le parti individuali di definire in autonomia le causali, di natura tecnica, organizzativa o produttiva necessarie per prolungare il rapporto a tempo determinato oltre il limite dei dodici mesi di a-causalità ed entro i 24 mesi di durata massima.
Tale facoltà, introdotta nel TU sui contratti di lavoro dall’ art. 24 del DL 48/2023 ( DL Lavoro ) sino al termine del 2024, poi prorogato per tutto il 2025 dalla Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024 ( DL Milleproroghe ) , è ora oggetto di una nuova proroga sino al 31 dicembre 2026.
A prevederla il nuovo comma 6-bis inserito in sede di conversione nell’ art. 14 del DL 95/2025 recante “ Disposizioni urgenti in materia di turismo “.
Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015 in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui :
-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;
-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre2026 , per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.
Anche per il 2026 sarà possibile, al superamento dei primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato, utilizzare una causale individuata dalle parti in base a “ esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” , solo e soltanto quando la materia non sia regolata dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale.
La disciplina del contratto a tempo determinato
WST Law & Tax