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INPS - Mess. n. 3505 del 21.11.2025 : Aspettativa sindacale, documentazione necessaria per l’accredito della contribuzione figurativa


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A seguito dei numerosi quesiti e ricorsi amministrativi, l’ INPS ha aggiornato le proprie istruzioni in merito al riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa per incarichi sindacali o cariche pubbliche elettive, ai sensi dell’art. 31 della Legge 300/1970 e D. Lgs. 564/1996.  Con il mess. n. 3505 del 21.11.2025, l’ Istituto fornisce chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per l’accredito della contribuzione figurativa.

Come noto lo Statuto dei Lavoratori prevede che i lavoratori dipendenti, eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o in assemblee regionali , ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa  utile ai fini del conseguimento della pensione e alla determinazione della sua misura. Accreditabile è la sola contribuzione dovuta per la retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, senza comprensione degli emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla maturazione dell'anzianità di servizio.

Presupposti per l’accredito - Al fine di contenere il contenzioso afferente il riconoscimento della prestazione , l’ Istituto ha ricordato che , presupposti essenziali per l’accredito sono la sospensione del rapporto di lavoro subordinato e la presenza di un atto formale, adottato dal datore di lavoro, con il quale il lavoratore viene posto in aspettativa. 

L’atto, datato e sottoscritto, deve necessariamente riportare una data antecedente il periodo di aspettativa in parola. Pertanto – precisa l’ INPS -  l’accredito figurativo non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.

Se il provvedimento originario non risulta agli atti, e non è reperibile né dal datore di lavoro né dal lavoratore, il datore di lavoro può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, anche i prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa e gli estratti del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa. La medesima documentazione può essere prodotta anche nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro privi di una novazione soggettiva di parte datoriale nel rapporto di lavoro.

Infine, con specifico riguardo all’ aspettativa per incarico sindacale,  anche l’incarico deve risultare da atto scritto e da investitura formale senza, tuttavia, che sia necessario indagare circa l’attività concretamente svolto dall’interessato. In tal senso l’Inps recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito come la legittimità dell’accredito figurativo sia ancorata alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura  e alla sua attribuzione con atto scritto in conformità allo statuto dell’organizzazione. ( Corte di Cassazione, Sentenza n. 3853 del 8.02.2023 )

Quindi, spiega l’Inps, il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione.

Fonte: INPS