L’ INPS ha implementato ulteriormente i propri servizi telematici con la nuova funzione “ Consulta contatori congedo parentale “ reperibile all’interno del portale, nella sezione relativa alle “ Domande di maternità e paternità “. [Mess. n. 2078 del 30.06.2025]
Attraverso questa nuova sezione, accessibile previa autenticazione con identità digitale, è possibile visualizzare le richieste di congedo parentale effettuate per eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti negli ultimi dodici anni.
Il sistema consente una consultazione individuale per ciascun figlio e fornisce il dettaglio delle seguenti voci:
- totale dei giorni di congedo parentale richiesti;
- giorni di congedo parentale accolti con indennità;
- giorni di congedo parentale accolti senza indennità.
Le informazioni sono disponibili separatamente per ciascun genitore, in modo da consentire una visione completa e aggiornata dei congedi parentali.
L’obiettivo dell’innovazione è consentire, attraverso un quadro costantemente aggiornato, la corretta pianificazione della fruizione dei periodi di congedo ancora disponibili.
Il congedo parentale è oggetto di una complessa disciplina con limiti per la coppia, per il singolo genitore e un’indennità variabile in base al mese di godimento.
Prima la legge n. 53/2000 e dopo il Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.lgs. n. 151/2001) hanno disegnato un complesso sistema di astensione facoltativa dal lavoro per entrambi i genitori. I decreti legislativi n. 80/2015 e n. 105/2022 hanno poi modificato l’età dei figli per usufruire del congedo e per i periodi indennizzati. Le ultime tre leggi di bilancio hanno progressivamente innalzato l’indennità. Pertanto l’ attuale assetto prevede :
Limiti per la coppia – Entrambi i genitori possono fruire di 10 mesi di congedo ( elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi ) entro i 12 anni di vita o ingresso in famiglia del bambino.
Per la madre – 6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o ingresso del bambino in famiglia. Se la madre fruisce di congedo parentale per 6 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori. Pertanto, il padre può fruire di massimo 5 mesi di congedo parentale;
Per il padre – 6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o ingresso del bambino in famiglia, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. Il genitore solo può avvalersi di 11 mesi frazionati o continuativi.
Nota bene : Poiché il limite di coppia ( 10 mesi elevabili a 11 ) è minore della somma dei limiti individuali per i due genitori, il raggiungimento del limite individuale da parte di uno dei due genitori ( 6 per la madre o 6/7 per il padre ), impedisce all’ altro di raggiungere il proprio limite. Ad esempio, stante un limite di coppia di 10 mesi, se il padre usufruisce di 6 mesi di congedo la madre potrà fruire solo di 4 mesi di congedo.
Ne consegue che la pianificazione tra genitori della fruizione del congedo rimane fondamentale per evitare periodi eccedenti i limiti di legge.
Periodi indennizzati - Ai genitori spettano complessivamente undici mesi di congedo parentale suddivisi come segue :
• Nove mesi di congedo indennizzabili sulla base della retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo fruito entro i 12 anni di età del bambino o dall'ingresso in famiglia. Tre mesi sono indennizzati all’80% se fruiti entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore ( altrimenti l’indennità ammonta a al 30%) e sei mesi al 30%.
• Due mesi non indennizzabili a meno che il genitore richiedente non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. In quest’ultimo caso spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione media giornaliera.
I nove mesi indennizzabili sono così ripartiti tra i genitori :
• alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;.
Il nuovo servizio, dando evidenza dei relativi periodi indennizzati, consente una corretta pianificazione anche per quanto riguarda la fruizione dei congedi riconosciuti ai genitori in modalità ripartita.