Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 , che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Si tratta di importanti novità che riguardano, in pratica, le informazioni da inserire nel Bilancio di esercizio che comprenderanno non solo quelle finanziarie come le conosciamo fino ad oggi, ma anche informazioni di sostenibilità riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi ESG ( cfr. art. 3 ; 4 e 5 D.Lgs. n. 125/2024 ).
SOGGETTI OBBLIGATI E TEMPI DI APPLICAZIONE :
Il nuovo decreto amplia progressivamente il perimetro di obbligatorietà della rendicontazione :
– dal 1° gennaio 2024 alle imprese quotate in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D. Lgs. 254/2016);
- ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR);
- oltre 500 dipendenti.
– dal 1° gennaio 2025 alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
- ricavi netti superiori a 50 milioni di euro;
- oltre 250 dipendenti.
Si stima che, solo in Italia, i soggetti interessati dal provvedimento saranno oltre 7.000, rispetto ai 300 obbligati nel 2024, che a loro volta coinvolgeranno i loro fornitori, tipicamente le PMI italiane, a fornire le informazioni che sono previste dalla normativa.
Successivamente l’applicazione sarà estesa:
– dal 1° gennaio 2026, alle PMI quotate che comprendono quelle con fatturato superiore a 900mila euro, attivo superiore a 450mila euro e oltre 50 dipendenti;
– dal 1° gennaio 2028, riguarderà anche le imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di euro.
NUOVI OBBLIGHI :
La CSRD introduce molteplici obblighi di rendicontazione, da includere in una apposita sezione della relazione sulla gestione, necessari alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità nonché le informazioni necessarie a comprendere il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. In particolare, occorre includere:
- la descrizione del modello di business e della strategia aziendale utile a comprendere la resilienza dell’impresa in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento, nonché il rapporto con gli stakeholders e le modalità di attuazione della strategia dell'impresa in relazione ai temi ESG e le relative tempistiche;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le informazioni su sistemi di incentivi connessi ai temi ESG per i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- la descrizione delle procedure di dovuta diligenza e, ove applicabile, la norma rinvia alla Due Diligence Directive approvata dall’Unione Europea nei mesi scorsi (la CSDDD);
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori e KPI pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.
Oltre alle tante informazioni richieste, una importante innovazione risiede nella necessità che le informazioni inerenti gli aspetti della sostenibilità siano coerenti con le informazioni di carattere finanziario.
La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o un diverso revisore legale o società di revisione.
Il decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.
Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.
A partire dalla predetta data, l'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.
Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
- durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
- il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
- entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.
Abilitazione - L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:
- obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- analisi della sostenibilità;
- procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
Aggiornamento e formazione continua - I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.
Semplificazioni per revisori entro il 2026 - Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:
- nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010; e
- producano la domanda di “iscrizione” (ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010) secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.
Fonte: Gazzetta Ufficiale