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Legge di bilancio 2022: novità in materia di pensioni


Pensione anticipata da “ quota 100 ” a “ quota 102 ” - Il disegno di legge di bilancio 2022, che ha iniziato il suo iter parlamentare presso il Senato, con disposizioni contenute nel suo art. 23 modifica la disciplina “… di accesso al trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”

Tale fattispecie, come è ben noto, è stata prevista dal decreto legge n. 4/2019 (l. conv. n.26/2019), che ha introdotto per il triennio 2019-2021 la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione da parte degli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della predetta assicurazione, alla gestione dei collaboratori e dei professionisti di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995. 

L’innovazione prevista dal disegno di legge comporta due modifiche. 

La prima innovazione: a partire dal 1° gennaio 2022 questa ipotesi di pensione anticipata non sarebbe stata più operativa; il disegno di legge, una volta approvato dal Parlamento nell’attuale versione dell’art. 23, consentirà l’accesso alla pensione anticipata anche nel corso del 2022. 

La seconda innovazione: i requisiti per poter fruire della pensione anticipata nel corso del 2022 saranno 64 anni di età anagrafica (non 62 anni come nel triennio precedente) e 38 anni di anzianità contributiva. 

Il citato art. 23 prospetta, inoltre, alcuni adeguamenti della disciplina di questa particolare fattispecie di pensione anticipata, volti ad adeguarla al fatto che, sia pure con l’anzidetta modifica del requisito di età anagrafica, continua per tutto il 2022. 

Già la disciplina della “pensione quota 100” prevede che i lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali possano cumulare gratuitamente i relativi periodi assicurativi al fine raggiungere l’anzianità contributiva di 38 anni. 

Il disegno di legge conferma che questa facoltà resta utilizzabile anche dai lavoratori interessati alla pensione anticipata nel 2022. 

Fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, è, altresì, confermato il divieto di cumulo della pensione anticipata 2022 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui. 

Rilevante è anche la conferma della regola, già prevista nel triennio 2019/2021, secondo cui i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito a lavoratori che nel corso del 2022 raggiungeranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata (64 anni, 38 anni di anzianità contributiva). 

Altri aspetti già considerati applicabili alla “pensione anticipata quota 100”, pur se non considerati dal disegno di legge, comunque resteranno applicabili alla pensione anticipata con quota 102. 

Si tratta, in particolare, della composizione interna dei 38 anni di anzianità contributiva minima. 

Per il perfezionamento di tale requisito contributivo sarà valutabile anche nel 2022 la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore. Tuttavia, per alcune gestioni pensionistiche, come quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stato richiesto e continuerà ad essere richiesto che almeno 35 anni dei 38 non derivino da periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. 

Opzione donna - Attualmente la possibilità di ottenere il riconoscimento di una pensione anticipata riguarda le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome. 

Il disegno di legge, con il suo art. 26, stabilisce che, per riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, è sufficiente che i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2022.

Oltre all’estensione dell’arco entro cui è possibile maturare i requisiti richiesti per esercitare l’opzione per il trattamento anticipato, il disegno di legge non va. 

Restano, pertanto, fermi principi come il calcolo della pensione anticipata con le regole del sistema contributivo; l’applicazione delle “finestre”, ossia della effettiva decorrenza della prestazione pensionistica dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nel caso di lavoratrici dipendenti e 18 mesi nel caso di lavoratrici autonome.