L’ art. 23 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche e intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio nel limite massimo di 45.000 €, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche , nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio / trattamento di fine rapporto ( TFS / TFR ).
La medesima norma ha previsto inoltre l’istituzione di un fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detti anticipi finanziari, disponendo che la gestione di tale Fondo sia affidata all’ INPS, sulla base di una convezione stipulata il 28 ottobre 2020 tra INPS ; Ministero del Lavoro ; Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della Pubblica Amministrazione.
Con la circ. n. 119 del 25.10.2022 l’ INPS fornisce istruzioni sul funzionamento e l’attivazione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della richiesta di garanzia per l’intervento del Fondo fornendo ulteriori precisazioni rispetto a quanto offerto dalla circ. n. 131 del 17.11.2020. La stessa circolare 119/2022 illustra nel dettaglio le modalità di funzionamento del fondo, il procedimento di attivazione della garanzia , l’ estinzione del finanziamento oltre che le modalità di comunicazione da parte delle banche dirette ad acquisire informazioni in ordine al versamento e estinzione del credito.
La garanzia del Fondo in gestione all’Inps copre l’80% dell’importo totale: il Fondo ha una dotazione iniziale di 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato dalle commissioni versate dagli istituti finanziatori, pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo.
La garanzia può essere attivata dalla banca o dall’intermediario finanziario in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR, una volta che sia decorso il termine stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR e sia stato accertato il mancato rimborso, totale o parziale, del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Mnistero dell’Economia e delle Finanze. In caso di inadempimento prziale del Fondo, l’importo dovuto a titolo di garanzia dello Stato è ridotto dei pagamenti già effettuati dal Fondo, quantificati dall’ Istituto ai sensi della normativa vigente.
Fonte: INPS – Circ. n. 119 del 25.10.2022