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Entrate – Risposta n. 118/2024 : Stock option – Rideterminazione del valore fiscale


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Con la risposta n. 118/2024 l ‘Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rideterminazione del valore fiscale delle stock option. L' art. 5 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 consente ai contribuenti, che detengono al 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. 

L’ Agenzia precisa che presupposto per usufruire del valore rideterminato è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza ma nel caso esaminato le opzioni, ossia il diritto di sottoscrizione di azioni della società, non sono suscettibili di produrre un reddito diverso in quanto non sono trasferibili a terzi e, pertanto, l'eventuale valore rideterminato non può essere utilizzato. 

La disciplina di rideterminazione ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei titoli, delle quote o dei diritti mediante la cessione a titolo oneroso degli stessi, riducendo l'eventuale plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso. In altri termini, è con il verificarsi della cessione a titolo oneroso che si realizza in capo al titolare una plusvalenza per la cui tassazione può rilevare il valore fiscale rideterminato. 

Tale disciplina si applica, oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli ( come le azioni ), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli ( come le quote di SRL ), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, warrant, le obbligazioni convertibili in azioni ). 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del c.p.c., redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo di acquisto rideterminato è, dunque, utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. c.) e c-bis) DPR 917/86. 

Fonte: Entrate – Risposta n. 118/2024