Con l’ordinanza n. 4371 del 26.02.2026, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che, senza autorizzazione alcuna e senza connessione con le mansioni cui è adibito, sincronizza file di importanza strategica per l’attività aziendale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver sincronizzato, alle ore 6 del mattino di una giornata in cui era collocato in ferie, centinaia di file di importanza strategica per la società.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo non proporzionata la sanzione espulsiva rispetto all’addebito.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non può essere ritenuta disciplinarmente irrilevante la condotta del lavoratore consistente nella simultanea sincronizzazione di numerosi di file aziendali riservati, in quanto afferenti, tra le altre cose, ai programmi di produzione ed al personale.
Per la sentenza, ancor più grave appare il comportamento se, come nel caso di specie, lo stesso non trova alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate al dipendente ed è posto in essere in un momento inconsueto per svolgere attività lavorativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando anche la decisione circa il difetto di proporzionalità del recesso.
A cura di WST
