In una nota congiunta con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato la questione riguardante la legittimità della scelta organizzativa del datore di lavoro di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio.
In ragione delle sue competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, questa figura sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza e, qualora vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite , può interrompere l’attività lavorativa.
Da queste prerogative ben si può comprendere come questa figura assuma un ruolo centrale nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e richieda comprovate abilità e competenze. Senonché sempre più spesso viene riscontrata la prassi di nomine che riguardano lavoratori con un’anzianità di servizio limitata a 12 mesi o nomine che riguardano lavoratori in apprendistato.
In tal caso – secondo l’ Ispettorato – per valutare la possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto è necessaria una verifica caso per caso, non meramente formale, che valuti l’effettivo possesso da parte del lavoratore designato delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’ art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’ Ispettorato rileva che il TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro non indica specifici requisiti o incompatibilità per la nomina. Non esiste , infatti , una regola generale che permetta di affermare che i lavoratori con solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista. (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).
L'’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto, desunta dalla sola qualifica contrattuale o dall'anzianità di servizio, risulterebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi infortunistici lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro ( cfr. la giurisprudenza consolidata richiamata nella suddetta sentenza: Sez.4, n.12251 del 19/06/2014, dep.24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01 ).
FOnte: INL