In coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circ. n. 2668 del 18 marzo 2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e su alcuni aspetti riguardanti le macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.
Categorie omogenee e sanzioni – Per quanto concerne il primo aspetto, ai sensi dell’art. 64, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è chiamato a garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza indicati nell’ allegato IV del Testo Unico in materia, pena l'arresto da due a quattro mesi o un ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro ( art. 68, comma 1, lett. b) ).
Ogni punto dell’ allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza in riferimento a diverse classi di interesse (ad esempio, stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza rientrano nella stessa categoria omogenea.
Alla luce di quanto sopra riportato, l’Ispettorato chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma a una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.
Conformità macchine – Ai sensi dell’ art. 71 del DLgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve anche valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V del medesimo decreto legislativo, applicabile per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996.
La verifica rientra nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’ art. 17, c. 1, lett. a) secondo le modalità indicate all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008. In questo processo, è prassi consolidata che il datore di lavoro si affidi, per la verifica della conformità dei macchinari, a un tecnico abilitato il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del D.Lgs. n. 81/2008.
A riguardo, l’Ispettorato evidenzia che il legislatore non ha previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro. Di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” 89/392/CEE non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V. Pertanto, l’attività ispettiva dovrà essere concentrata, oltre che sulla corretta valutazione dei rischi, anche sulla conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Libretto d’uso e manutenzione ante D.P.R. n. 459/1996 - Per quel che concerne le macchine e le attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996, l'Ispettorato evidenzia che non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo D.Lgs. n. 17/2010.
Anche qui l’ Ispettorato evidenzia la non obbligatorietà della redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma sottolinea la necessità per il datore di lavoro di predisporre schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (come precisato all’ allegato V, punto 9.2, D.Lgs. n. 81/2008).
Fonte. INL