E’ soggetto a sanzione anche il lavoratore autonomo fittizio sorpreso a operare in cantiere senza patente a crediti?
Il quesito è stato posto alla Direzione coordinamento giuridico dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro dalla sede dell’ area metropolitana di Genova.
In risposta al quesito, con la nota n. 964/2025, sono state fornite indicazioni in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 nell’ipotesi di disconoscimento – in sede ispettiva – della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa committente , accertando invece una vera e propria subordinazione.
Lo specifico regime sanzionatorio applicabile a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente, o di un documento equivalente, e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti prevede:
- l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U. 81/2008;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.
In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l’INL ritiene che sia necessario:
- procedere nei confronti dell’impresa committente con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- qualora si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit..
Tuttavia l’ Ispettorato non ritiene che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo” poiché non è possibile contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
A tale proposito l'INL evidenzia che, se è vero che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche in sede giudiziaria; coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie potenzialmente contraddittorie fra loro (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo).
Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. 81/2008, l' Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.