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INL – Nota n. 7269/2025 : Amianto, comunicazioni obbligatorie all’ ASL


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La nuova ripartizione dele competenze in materia di controlli e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra INL e ASL resta ancora in stand by.  L’inerzia degli organi deputati a dar seguito a quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dalla Legge di conversione del  DL Fiscale 2021, ha generato non poche incertezze.

A dirimerle, almeno in parte, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 7269/2025 dove viene precisato che gli obblighi di comunicazione relativi alle lavorazioni  con esposizione all’amianto devono essere effettuate ancora all’ ASL.   

Le indicazioni fornite riguardano la corretta applicazione dell’ Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022, n. 142, recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 81/2008”, così come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215.

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha esteso la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di salute e sicurezza a tutti i settori produttivi, affiancando le ASL come organi di vigilanza.

Per garantire l’uniforme applicazione della normativa, l’ Accordo del luglio 2022 ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico, tra Ispettorato e Regioni, al quale è stato assegnato il compito stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ ASL e INL nell’esercizio dell’attività ispettiva, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte. Tra i compiti affidati risulta assegnata la definizione delle modalità di ripartizione delle competenze con specifico riguardo alle disposizioni normative ex D.Lgs. n. 81/2008 che prevedono un parere/ autorizzazione da parte di organi di vigilanza.

Ad oggi il comitato tecnico, pur avendo avanzato delle proposte, non è giunto ad una ripartizione condivisa, generando cosi incertezza circa il corretto destinatario delle istanze di parere/ autorizzazione.  

Per fornire chiarimenti utili alla corretta attuazione di quanto indicato nell’ Accordo è intervenuta la nota n. 7269/2025 con specifico riguardo agli adempimenti previsti agli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/08 per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

Il particolare, l’ art. 250 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di notificare all’organo di vigilanza l’inizio di lavori che richiedono un esposizione all’amianto. Una nuova notifica deve essere effettuata ogniqualvolta ci sia una modifica alle condizioni di lavoro tale da comportare un aumento significativo dell’esposizione.

Per i lavori di rimozione dell’amianto, l’ art. 256 stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro, da inviare agli organi di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’ inizio dei lavori, in cui fornisce indicazione delle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

L’ Ispettorato precisa che, in attesa di una futura definizione condivisa tra INL e Regioni, le ASL continuano a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa. Pertanto le aziende sanitarie restano l’unico organo di vigilanza deputato alla ricezione di tali atti cosi come delle comunicazioni previste dagli art. 250 e 256 dl D.Lgs. n. 81/2008 fino all’ ufficializzazione della nuova ripartizione delle competenze.

Fonte: INL