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INL – Nota n. 1148/2020 : Aggiornamento del DVR e lavoro intermittente – profili sanzionatori


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L’INL, con nota n. 1148/2020, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del divieto di ricorso al lavoro intermittente per quei "datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", pena la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato ( art. 14, c. 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2015 ). 

IL QUADRO NORMATIVO:

Al riguardo, l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi, effettata dal datore di lavoro, deve riguardare anche quei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Tale valutazione, ai sensi del successivo art. 29, comma 3, deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, cosa che può essere correlata all'assunzione di lavoratori intermittenti per i quali, in ragione della discontinuità del rapporto, si pongono specifiche problematiche inerenti, in particolare, l'adempimento degli obblighi di formazione e informazione.  

L’ Ispettorato non fa altro che ribadire quanto già in parte espresso con la circ. n. 49 del 15.03.2018 ricordando che la valutazione dei rischi deve intendersi come un processo "dinamico" ed essere quindi "attuale", strettamente correlata alle caratteristiche strutturali ed organizzative del processo produttivo e, come tale, va adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell'attività lavorativa.

LA GIURISPRUDENZA:

Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, soffermandosi su alcune norme di legge che subordinano la legittimità di una particolare tipologia contrattuale alla effettuazione, da parte del datore di lavoro, della valutazione dei rischi, come previsto dal citato art. 14 comma 1 lett. c) nel caso del lavoro intermittente, ha affermato che "la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti dì lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme dì prevenzione in un mondo del lavoro che cambia".  

Ciò presuppone un’adeguata rielaborazione del DVR tutte quelle volte che vengono realizzate modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa. Con tale rielaborazione andranno inserite specifiche indicazioni per ciascuna tipologia contrattuale diversa da quella “ comune di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione. 

Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.  

L’applicazione della sanzione della conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intermittente è prevista solo in assenza della valutazione del rischio. Il fatto che tali lavoratori non siano citati espressamente nel DVR o che non gli sia stata dedicata un’apposita sezione, non è sufficiente a provare la mancata valutazione del rischio, cui è associata la sanzione.  

Fonte: INL – Nota n. 1148/2020