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Il requisito del DURF ai fini del rilascio della patente a crediti. L’ analisi dei consulenti del lavoro.


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Tra i requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti è annoverata la certificazione di regolarità fiscale (DURF). Tuttavia, l’obbligo del DURF è tuttavia circoscritto “ai casi previsti dalla normativa vigente”.

Dal 1° ottobre scorso il sistema della patente a crediti ha stabilito che solo le imprese e i lavoratori autonomi in possesso di questo documento possano operare nei cantieri edili. 

 La disciplina è quella dell’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 6/2024 esamina con taglio operativo il requisito della certificazione di regolarità fiscale (DURF), ai fini del  rilascio della patente a crediti esclusivamente nei casi di applicazione della disciplina prevista dall’articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 241/97.

Infatti, a differenza del DURC, il DURF “non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti”, ma è stato introdotto “come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell’ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive".

Ai fini della richiesta di rilascio della patente a crediti, con riferimento al singolo caso di specie, il documento offre una serie di schemi e tabelle utili ad individuare correttamente la presenza o meno dei requisiti richiesti dall’ art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 per il DURF, ossia :

  1. l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  2. l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. i contratti devono essere caratterizzati da:
    • prevalente utilizzo di manodopera;
    • prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 

     

    Fonte : Fondazione Studi Consulenti del Lavoro