Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 stabilisce che “la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.” La Legge Fornero ( L. 92/2012 ) ha esteso il periodo fino ai tre anni della prole. Lo stesso vale per le risoluzioni consensuali che quindi devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro.
Sulla base dei dati raccolti l’ INL pubblica annualmente la " Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 “.
La relazione analizza il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri nei primi anni di vita della prole in funzione del genere, delle classi di età dei genitori e del numero dei figli, della dimensione aziendale , dei settori produttivi e modalità di articolazione dell’ orario di lavoro. Al fine di accertarne la spontaneità, ampio spazio è dedicato all’analisi delle motivazioni che hanno determinato l’allontanamento dal lavoro.
I numeri delle convalide – Nel biennio 2023 – 2024 l’ Ispettorato registra una lieve flessione negativa del numero di dimissioni convalidate rispetto al biennio precedente ( -1% ). Nel 2024 le richieste di dimissioni provenienti da neo genitori sono state 60.756, e nel 69,5% dei casi ( 42.237 ) la richiesta è provenuta dalla componente femminile.
Tra queste, il 77,5% indica esplicitamente tra le motivazioni della richiesta di recesso la difficoltà di gestire impiego e lavoro di cura, in particolare :
- il 47,5 lamenta difficoltà derivanti dall’assenza di servizi ;
- il 30 % riconduce le difficoltà a ragioni di organizzazione del lavoro ;
Per i lavoratori padri invece la motivazione principale di recesso nel 2024 è di carattere professionale, riconducibile nel 66,6 % dei casi al passaggio ad altra azienda mentre la cura dei figli è la motivazione solo nel 21,1%.
Come emerso anche nelle precedenti edizioni, il tema delle motivazioni presenta uno sbilanciamento di genere di notevoli proporzioni.