Stampa

INL – Nota n. 862/2024 : Dimissioni neo-genitori revocabili anche se convalidate


icona

Con la nota n. 862/2024, la direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, una volta intervenuta la convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

La procedura di convalida - Stando a quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli ( o di ingresso in famiglia se adottati o affidati ), devono essere convalidate dall’ Ispettorato territoriale del lavoro.

E’ il datore di lavoro, che una volta ricevuta la richiesta di dimissioni, invita il lavoratore ad attivarsi per la loro convalida. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria, ma è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio anche a distanza.

Al fine di accedere alla procedura da remoto, in alternativa al colloquio in presenza, il dipendente trasmette apposito modulo tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni, già presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Ricevuta la richiesta, l’Ispettorato avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 45 giorni con l’emissione del provvedimento di convalida inviato anche al datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo di processare l’UNILAV con la cessazione del rapporto di lavoro dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro.

Il legislatore ha quindi subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

I chiarimenti INL - La richiesta di chiarimenti trova il suo fondamento nella mancata regolamentazione della fattispecie di revoca delle dimissioni durante il periodo protetto.  

Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non fornisce indicazioni a riguardo, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica  dall’ art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.   

L’ Ispettorato rileva dunque che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.  

In ogni caso andrà avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di un’attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.  Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.   

Fonte: INL