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INL – Nota n. 749/2020 : Convalida dimissioni del lavoratore padre – Il datore di lavoro deve essere informato


padre lavoratore
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Con nota n. 749/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’ art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino. 

La citata disposizione prevede che “ la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.

Alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza n. 11676/2020, l’ Ispettorato ha ritenuto necessario evidenziare che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di qualsivoglia pregressa comunicazione trasmessa anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità ( art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 ) o del congedo obbligatorio di cui all’ art. 4, comma 24 lett. a) della L. 92/2012, come per esempio la comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare.

L’ Ispettorato, con nota n. 749/2020, introduce in sostanza un ulteriore adempimento in sede di convalida delle dimissioni. Oltre ad accertare la corretta formazione della volontà di dimettersi del lavoratore padre, il funzionario dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro dovrà acquisire a verbale una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore è a conoscenza della propria situazione familiare in virtù di comunicazioni pregresse.

Fonte: INL - Nota n. 749/2020