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INL – Nota n. 3984/2025 : Dimissioni per fatti concludenti– Aggiornato il modulo per la risoluzione del rapporto in caso di assenza ingiustificata


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato il modulo per avviare la procedura delle “ dimissioni per fatti concludenti “ ai sensi dell’ art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, riformato dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ( Collegato Lavoro ).  

L’aggiornamento è stato reso necessario - spiega l’ INL con la nota 3984/2025 - a fronte delle indicazioni del Ministero del Lavoro contenute nella circ. n. 6 del 27.03.2025, integrata dalla nota n. 2504/2025, e preceduta dalle prime indicazioni ispettive fornite rispettivamente con le note n. 9740/2024 e n. 579/2025.

Le modifiche apportate alla nuova versione riguardano :

  1. l’obbligo di invio al dipendente con indicazione dei relativi recapiti e del mezzo con il quale viene trasmessa ;
  2. dettagliate  informazioni riguardanti il datore di lavoro e quelle del dipendente comprensivo dell’eventuale indirizzo PEC ;
  3. occorre indicare se il contratto è a tempo determinato o indeterminato;
  4. è stato introdotto il riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notarietà ex art. 47 del Dpr 445/2000 per quanto riguarda la dichiarazione dei giorni di assenza ingiustificata;
  5. è stata aggiunta l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ispettorato.

La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva e ridurre i rischi di un possibile contenzioso.

Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro, o da un suo delegato, per notificare formalmente l’assenza ingiustificata al lavoratore. La comunicazione deve essere inviata anche all’ Ispettorato per consentire l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, senza escludere possibili interlocuzioni con il dipendente interessato.

All’ esito dell’ istruttoria, se non sono emerse cause ostative, la cessazione del rapporto si consolida senza necessità di ulteriori adempimenti. 

Fonte: INL