Stampa

Entrate – Risoluzione 44/E del 25.07.2023 : Prestiti ai dipendenti, la ricognizione sulla corretta tassazione


L’ Agenzia delle Entrate torna sul tema dei finanziamenti agevolati concessi ai dipendenti a titolo di fringe benefit effettuando, con la risoluzione 44/E del 25.07.2023, una ricognizione dei criteri per la corretta determinazione del reddito di lavoro dipendente nel caso in cui siano stati concessi finanziamenti tramite istituti di credito.

In base a quanto stabilito dall’art. 51 del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche quelle somme che , connesse al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi. In base a tale principio sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai sevizi e alle opere “ offerti “ dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche tramite altri soggetti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, l’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, “si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto [ndr. ora Tasso Ufficiale di Riferimento] vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. 

L’ Amministrazione precisa che non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento al dipendente relative alla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio nel caso del pensionato, o del soggetto che risulta creditore al momento della scadenza delle rate, nell’ipotesi di fusioni tra banche o di crediti ceduti per effetto di operazioni di cartolarizzazione ( Risposta n. 378/2023 ) , non venendo meno la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente. 

Inoltre rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato a un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio, il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nell’articolo 12, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. 

Resta ferma la necessità di improntare un sistema di comunicazione tra datore di lavoro, dipedente e istituto di credito che consenta di assoggettare correttamente a tassazione l’intero reddito di lavoro corripsosto. 

L’ agenzia ricorda che nel caso in cui la ritenuta da operar sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza in tutto o in parte nello stipendio del dipendente , sarà quest’ultimo a dover fornire al datore di lavoro le somme necessarie. 

Fonte: Agenzia dell Entrate