Stampa

PNRR : Linee guida per le pari opportunità nei contratti pubblici


icona

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto 7 dicembre 2021 recante le linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili. 

Le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea. Alcune delle misure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di apposite previsioni nei bandi di gara. In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, secondo il numero dei dipendenti, attraverso: 

  1. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
  2. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
  3. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna previsti, all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli operatori economici è senz’altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto. 

Le linee guida prevedono l’applicazione di misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. E’ obbligatorio riservare il 30 per cento delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne (salvo le deroghe previste all’articolo 47, comma 7, dello stesso dl 77/2021). In questa clausola rientrano però solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l’esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC con esclusione dal computo dei rapporti di lavoro non essenziali. 

Misure premiali - Introdotta la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria ad un candidato che:

non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

  1. usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
  2. si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
  3. abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell’ultimo triennio;
  4. abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 68/1999;
  5. presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario “per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto”.

Le linee guida hanno stabilito anche il peso delle premialità, a seconda dei criteri di valutazione usati. Pertanto, la SA non può decidere a propria discrezione. 

Deroghe alle clausole - Le linee guida definiscono due possibilità di deroga all’applicazione della condizionalità, ossia la deroga totale (completa inapplicabilità) o deroga parziale (abbassamento della quota del 30%). Esse sono ammissibili qualora “l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante (come, ad esempio, il tipo di procedura, il mercato di riferimento, l'entità dell'importo del contratto ecc.) rendono la clausola impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Ipotesi di inapplicabilità sono anche esplicitamente indicate in relazione alle cd. Clausole sociali . Le Linee guida affermano,  che “in via generale e salve valutazioni più specifiche relative alle peculiarità delle diverse fattispecie, deve ritenersi difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui nelle nuove assunzioni intervengono ‘clausole sociali’ di riassorbimento occupazionale – come può accadere nel cambio di appalti di servizi – la deroga può trovare adeguata motivazione nell'obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura”

Pur in presenza di questi presupposti, le stazioni appaltanti hanno, tuttavia facoltà o meno di applicare deroghe, per le quali comunque devono fornire " adeguata e specifica motivazione prima o contestualmente all'avvio di procedura di evidenza pubblica.

Penali per i soggetti inadempienti - Le linee guida prevedono penali nei confronti dei soggetti che violano le seguenti disposizioni: 

  1. mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (interdizione di 12 mesi “da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC”);
  2. mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità (esclusione dalle procedure di gara);
  3. non aver rispettato la quota del 30 per cento delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
  4. altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Secondo le linee guida, il committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, dovrà rendere pubbliche le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie citate in precedenza, che andranno inviate anche ai Ministeri di riferimento.