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INL - Nota n. 2015/2022 : Contratto di rete - referente tenuto all'invio della comunicazione UNIRETE


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Con la nota n. 2015/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) ,fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per un’impresa retista, individuata nell’ambito di un contratto di rete quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in co-datorialità ( art. 2, c. 2, D.M. n. 205/2021 ) di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE. 

Il decreto 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in co-datorialità. Il primo è rappresentato dall’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in co-datorialità.

Il secondo soggetto è l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa, come chiarito con nota prot. n. 315/2022, ha la “responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL”.

Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica. Dal punto di vista normativo l' INL sottolinea come non vi siano ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto. Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.  

Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori. 

Tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare anche la c.d. rete soggetto, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.

Fonte: INL - Nota n. 2015/2022