Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, c.d. Decreto Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023. Le nuove misure, alcune con decorrenza immediata altre applicabili a partire dal 2024, prevedono, tra le altre, la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro.
A distanza di meno di un anno dal precedente intervento legislativo, il Legislatore interviene nuovamente sul D. Lgs. 26.05.1997 n. 152, già modificato e integrato dal D. Lgs. 27 giugno 2022 n. 104, il c.d. Decreto Trasparenza. In particolare, l’art. 26 del Decreto Lavoro, modificando agli artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997, introduce una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro.
Secondo la novellata disposizione, si prevede che alcune informazioni potranno essere fornite ai lavoratori indicando il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, applicata al rapporto di lavoro. Si tratta in particolare dei seguenti punti, tratti dal citato D.Lgs. n. 152/1997:
- durata del periodo di prova;
- diritto a ricevere la formazione;
- congedo per ferie ed altri congedi retribuiti cui il Lavoratore ha diritto e/o modalità di determinazione e fruizione;
- procedura, forma e termini preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore ;
- importo iniziale della retribuzione e relativo periodo e modalità di pagamento;
- enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi; forme di protezione in materia di sicurezza sociale ;
- orario di lavoro: ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- programmazione orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative a: lavoro straordinario e relativa retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un orario di lavoro in tutto in parte prevedibile.
- Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa : 1. La variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite ; 2. Le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative ; 3. Il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
Ai fini della semplificazione degli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati - La norma in esame interviene anche sui controlli sui lavoratori automatizzati. Viene precisato che il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio «integralmente» automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
L’inserimento della parola «integralmente» automatizzati mira a chiarire l’individuazione dei lavoratori per i quali operano obblighi di informazione molto più complessi ed estesi, rimanendo esclusi dall’obbligo informativo i lavoratori che operano attraverso sistemi che solo parzialmente gestiscono la loro prestazione. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. Rimane a questo punto fermo l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore, con la lettera di assunzione o con atto a parte, le seguenti informazioni:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- sede o domicilio del datore di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.
A cura dell' Avv. Livia Sandulli - Fieldfisher