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DL Lavoro : obblighi informativi del DL Trasparenza semplificati con rinvio alla contrattazione


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Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, c.d. Decreto Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023. Le nuove misure, alcune con decorrenza immediata altre applicabili a partire dal 2024, prevedono, tra le altre, la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. 

A distanza di meno di un anno dal precedente intervento legislativo, il Legislatore interviene nuovamente sul D. Lgs. 26.05.1997 n. 152, già modificato e integrato dal D. Lgs. 27 giugno 2022 n. 104, il c.d. Decreto Trasparenza. In particolare, l’art. 26 del Decreto Lavoro, modificando agli artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997, introduce una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro. 

Secondo la novellata disposizione, si prevede che alcune informazioni potranno essere fornite ai lavoratori indicando il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, applicata al rapporto di lavoro. Si tratta in particolare dei seguenti punti, tratti dal citato D.Lgs. n. 152/1997: 

  1. durata del periodo di prova;
  2. diritto a ricevere la formazione;
  3. congedo per ferie ed altri congedi retribuiti cui il Lavoratore ha diritto e/o modalità di determinazione e fruizione;
  4. procedura, forma e termini preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore ; 
  5. importo iniziale della retribuzione e relativo periodo e modalità di pagamento;
  6. enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi; forme di protezione in materia di sicurezza sociale ;
  7. orario di lavoro: ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  8. programmazione orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative a: lavoro straordinario e relativa retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un orario di lavoro in tutto in parte prevedibile.
  9. Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa : 1. La variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite ; 2. Le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative ; 3. Il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Ai fini della semplificazione degli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. 

Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati - La norma in esame interviene anche sui controlli sui lavoratori automatizzati. Viene precisato che il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio «integralmente» automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

L’inserimento della parola «integralmente» automatizzati mira a chiarire l’individuazione dei lavoratori per i quali operano obblighi di informazione molto più complessi ed estesi, rimanendo esclusi dall’obbligo informativo i lavoratori che operano attraverso sistemi che solo parzialmente gestiscono la loro prestazione. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. Rimane a questo punto fermo l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore, con la lettera di assunzione o con atto a parte, le seguenti informazioni: 

  1. identità delle parti;
  2. luogo di lavoro;
  3. sede o domicilio del datore di lavoro;
  4. inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
  5. data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  7. nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  8. contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  9. ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.

A cura dell' Avv. Livia Sandulli - Fieldfisher