Forme pensionistiche complementari

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Tribunale di Bologna: obbligatorio confluire i proventi delle sanzioni amministrative al Fondo Perseo Sirio


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Con la sentenza n. 168 del 04.05.2020, il Tribunale di Bologna afferma che il Fondo Perseo Sirio risulta l’unico destinatario delle risorse pubbliche derivanti dai proventi incassati dal Comune per le sanzioni amministrative di cui all’art. 208 del Codice della Strada.

Il fatto affrontato

Alcuni addetti alla Polizia Municipale ricorrono giudizialmente al fine di ottenere la condanna del Comune datore al versamento delle quote dei proventi di sanzioni amministrative, di cui all'art. 208 CdS, ai fondi chiusi o aperti ed alle compagnie di assicurazione cui risultano iscritti.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che detti versamenti erano stati correttamente eseguiti dall’Ente datore sino alla sottoscrizione del “CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2016-2018”, in forza del quale la PA aveva previsto una coattiva – ed illegittima – adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio.

La sentenza

Il Tribunale di Bologna rileva, preliminarmente, che l’art. 56 del CCNL di riferimento prevede espressamente e chiaramente l’obbligatorietà del conferimento delle quote ex art. 208 CdS al Fondo Perseo Sirio.

Per il Giudice, l’adesione al Fondo in questione è obbligatoria per l’Ente pubblico, ma tale obbligo non si estende al dipendente, il quale non ha nessun onere di aderire o contribuire al Fondo Perseo Sirio.

Secondo la sentenza, invero, i lavoratori possono mantenere le loro posizioni individuali già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite.

Su tali presupposti, il Tribunale di Bologna rigetta il ricorso dei lavoratori, confermando la correttezza della condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher