Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 147 del 13.12.2018 è stato compiuto anche l’ultimo step per il recepimento della Direttiva IORP II ( direttiva UE 2016/2341 - relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ). Ora spetta alla COVIP e ai Ministeri competenti implementare ulteriormente il quadro regolatorio dell’attività e della vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (Testo del d.lgs. n. 252/2005 consolidato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 147/2018)
DIRETTIVA IORP II:
In breve gli obbiettivi della citata direttiva possono essere così riassunti:
- Creare un contesto normativo unitario e armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione;
- Rafforzamento del sistema di governance e di gestione del rischio attraverso un obbligo di informativa verso gli aderenti;
- Rimuovere alcune barriere che ostacolano l’attività transfrontaliera dei fondi pensione, incentivando al contempo la mobilità della forza lavoro;
- Assicurare che le Autorità competenti abbiano tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere attività di vigilanza e controllo sugli enti pensionistici aziendali e professionali.
LA DIRETTIVA IORP II IN ITALIA:
Il D.Lgs. n. 147 del 13.12.2018, attuativo della direttiva IORP II, adegua la normativa nazionale in materia di previdenza complementare dettando norme che impongono la revisione organizzativa dei Fondi e aumentano i poteri di vigilanza della COVIP, introducendo un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.
- I poteri della COVIP: Il decreto implementa la possibilità della Commissione di richiedere informazioni, convocare in audizione gli organi dei Fondi o i soggetti esercenti funzioni di amministrazione o controllo;
- Procedure sanzionatorie: Il decreto contiene specifiche previsioni sulla procedura sanzionatoria che potrà essere attivata dalla COVIP;
- Soggetti giuridici autorizzati a costituire Fondi: Vengono tassativamente individuati i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti ( banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e di intermediazione mobiliare ).
- Riforma della Governance: Il decreto richiede che le forme pensionistiche complementari revisionino la loro struttura organizzativa garantendo trasparenza e un informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa agli obblighi delle parti coinvolte, all’individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento.
a cura della Redazione