Forme pensionistiche complementari

Stampa

Cassazione: le posizioni nei Fondi di previdenza complementare non sono pignorabili neanche alla cessazione del rapporto di lavoro


icona

Con l’ordinanza n. 9249 del 04.04.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “All'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale (come tale pignorabile) per effetto del mancato esercizio dell'opzione di riscatto totale o parziale oppure del mancato transito ad un'altra forma di previdenza complementare, perché quest'ultimo, al pari della decisione di non provvedere al riscatto, non può determinare, in assenza di una norma "ad hoc" (mancante nel d.lgs. n. 252 del 2005), l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata dall'assicurato”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice propone opposizione giudiziale avverso il pignoramento delle somme accumulate, presso la cassa di previdenza aziendale della banca sua ex datrice, a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il termine del rapporto di lavoro della ricorrente, con la connessa e automatica cessazione dei requisiti di partecipazione alla previdenza complementare, non è un elemento sufficiente per rendere aggredibile la posizione individuale dalla stessa accantonata.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, all’atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale, come tale pignorabile, solo perché il lavoratore non abbia esercitato scelta del riscatto parziale o totale della propria posizione oppure non sia transitato in altra forma di previdenza.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la posizione individuale continua ad essere in fase di accumulo fin quando permane una legittima aspettativa di future prestazioni pensionistiche in ragione dell’ulteriore carriera lavorativa dell’assicurato.

In altri termini, per la sentenza, il mancato trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, così come la (libera) decisione di non provvedere al riscatto, non possono determinare l’azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata in capo all’assicurato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal datore di lavoro pignorante.

A cura di Fieldfisher