Casse e fondi sanitari

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Entrate : Assistenza sanitaria integrativa, esenzione fiscale anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro


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Per l’esenzione IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad un fondo sanitario integrativo, in conformità alle disposizioni del CCNL, è irrilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura della polizza. 

Così si è espressa l’ Agenzia delle Entrate nella risposta n. 2/2026 dove è stato affrontato il caso presentato da Associazioni di categoria del settore Industria che, in occasione del rinnovo del CCNL del 2024, hanno reso operativo un sistema di assistenza sanitaria integrativa, finanziato mediante un contributo interamente a carico del datore di lavoro, pari a € 16,50 mensili (€ 198,00 annui) per ciascun lavoratore.

I criteri definiti nell’accordo prevedono che il datore versi il premio dopo una soglia minima di giorni lavorati: solo il raggiungimento di tale soglia fa scattare il riconoscimento dei 198 euro annui e la conseguente attivazione della polizza sanitaria annuale valida per l’anno successivo.

Le associazioni hanno fatto presente che mentre queste polizze assicurative operano su base annuale, l’ampio ricorso nel settore al lavoro intermittente rende possibile l’avvicendamento tra periodi in cui il lavoratore è contrattualmente operativo e periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue. Viene quindi chiesto all’Agenzia se i contributi versati dal datore di lavoro per questo sistema di assistenza sanitaria integrativa possano beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente. 

Il dubbio era originato dal fatto che la copertura assicurativa, iniziando a valere nell'anno successivo rispetto al versamento del contributo, potrebbe decorre da un periodo in cui il lavoratore è cessato. 

In risposta all’ istanza presentata dalle associazioni, e visto che i contributi vengono versati dal datore di lavoro in conformità al Contratto collettivo nazionale del lavoro, l’ Agenzia h ritenuto che tali somme non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir si applica anche se al momento in cui decorre la copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non è più esistente.

Fonte Agenzia delle Entrate